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Richiedere la conversione del pignoramento immobiliare

COS'È

La conversione del pignoramento è un istituto, previsto dal Codice di Procedura Civile (art. 495 c.p.c.) in forza del quale il debitore esecutato può chiedere al Giudice di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti (comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese), oltre alle spese della procedura esecutiva.

In pratica, il debitore può evitare la vendita del bene pignorato pagando quanto dovuto al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, oltre alle spese dell’esecuzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 495 c.p.c.

CHI PUO' FARLO

Il debitore che intende chiedere la conversione deve farlo prima dell’udienza che dispone la vendita o l’assegnazione del bene pignorato (in genere si tratta della prima udienza fissata nella procedura esecutiva).

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Esecuzioni Civili 

 

COSA OCCORRE

La conversione del pignoramento va richiesta mediante istanza rivolta al Giudice dell’Esecuzione.

Il debitore può depositare l’istanza in forma cartacea presso la cancelleria del Tribunale, anche senza assistenza di un legale, utilizzando il modulo allegato (se il debitore è invece assistito da un legale, dovrà essere quest’ultimo a depositare l’istanza in modalità telematica).
E’ consigliabile fissare un appuntamento per il deposito dell’istanza – è possibile fissare l’appuntamento telefonando o scrivendo all’indirizzo e-mail della cancelleria Esecuzioni Immobiliari.

Unitamente all’istanza il debitore dovrà depositare, a pena di inammissibilità, un assegno circolare non trasferibile, intestato “RGE …/…[inserire qui il numero di ruolo della procedura esecutiva] - TRIBUNALE DI MONZA”, di importo non inferiore ad 1/6 del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori che sono eventualmente intervenuti nella procedura esecutiva.

Per determinare l’importo su cui calcolare il sesto da versare, occorre prendere a riferimento l’importo indicato nell’atto di precetto o comunque nell’atto più recente depositato dal creditore pignorante (il creditore che ha eseguito il pignoramento) nel fascicolo della procedura esecutiva.

Se, oltre al creditore che ha eseguito il pignoramento, sono intervenuti nella procedura altri creditori, gli importi da questi indicati nei rispettivi atti di intervento devono essere sommati all’importo spettante al creditore pignorante ai fini del calcolo del sesto.

Il debitore può detrarre i versamenti eventualmente eseguiti dopo l’inizio del processo esecutivo, purché possa provarli documentalmente e alleghi all’istanza la relativa documentazione.

COME SI SVOLGE

Una volta ricevuti l’istanza e l’assegno, la cancelleria provvede ad aprire un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva, sul quale sarà versato l’assegno e sul quale il debitore dovrà in seguito versare, mediante bonifico, gli importi delle rate di conversione così come determinati dal Giudice.

Gli estremi del conto corrente verranno riportati nel fascicolo informatico della procedura a cura della cancelleria.

Il giudice fisserà un’udienza, da tenersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, nel corso della quale sentirà le parti interessate e determinerà definitivamente la somma da sostituire al bene oggetto di pignoramento, con la eventuale rateizzazione della stessa.

Il Giudice può infatti consentire che il debitore versi la somma complessiva (totale dei debiti meno 1/6 già versato) in rate mensili, entro il termine massimo di 48 mesi.

Se il Giudice concede la rateizzazione, come si è detto il debitore dovrà effettuare i versamenti mensili nei termini fissati, mediante bonifico sul conto corrente aperto dalla cancelleria.

Ogni sei mesi verrà fissata un’udienza per verificare se il debitore versa regolarmente le rate.

Nell’ipotesi in cui il debitore ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, il Giudice, su richiesta del creditore/i, disporrà senza indugio la vendita dei beni pignorati, e le somme già versate saranno incamerate dalla procedura esecutiva.

L’istanza di conversione può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

COSTI

Non sono previsti costi.

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