E’ una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini, in caso di inerzia dell’assemblea. La nomina di un amministratore è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore ad otto (art. 1129 c.c. come modificato dall'art. 9 della L. 11/12/2012 n. 220).
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 1129 1° comma del Codice Civile, come modificato dall' Art. 9 della Legge 11/12/12 n.220
CHI PUO'RICHIEDERLOSe l’assemblea non ha provveduto alla nomina, uno o più condomini o l'amministratore dimissionario possono richiedere la nomina all’autorità giudiziaria con ricorso in carta semplice, senza l’assistenza di un legale.
E’ competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria competente: Volontaria Giurisdizione
COME SI SVOLGEIl ricorso deve indicare: la necessità della nomina dell’amministratore per non aver l’assemblea condominiale provveduto (allegando copia del verbale negativo dell’assemblea), l’istanza di nomina dell’amministratore e la fissazione dell’udienza per la decisione. Il Giudice, con decreto, fissa l’udienza e il termine entro il quale il ricorrente deve notificarlo ai condomini che non hanno presentato il ricorso.
NOTA BENEAll’udienza fissata dal Giudice possono partecipare tutti i condomini.
COSTIda versare telematicamente: