Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.
Il divorzio può essere congiunto o contenzioso.
Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni: affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegni di mantenimento.
Il divorzio giudiziale può essere presentato dai coniugi quando non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni.
La procedura prevede una prima udienza presidenziale, seguita da una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio, inviata, dopo il passaggio in giudicato, agli uffici di stato civile del comune di celebrazione del matrimonio. La sentenza, se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987, n. 74.
CHI PUO'RICHIEDERLOIl divorzio congiunto deve essere presentato da entrambi i coniugi, mediante ricorso diretto al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un solo coniuge, mediante ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente (convenuto) ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale di residenza o domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
COSA OCCORREPer il divorzio congiunto:
Per il divorzio giudiziale: