L’inabilitazione è una forma di tutela legale che attiene soltanto all’amministrazione straordinaria del patrimonio, nel senso che l’inabilitato può compiere gli atti di straordinaria amministrazione soltanto con l’assistenza del curatore nominato dal giudice; la persona inabilitata conserva la capacità di agire, poichè il curatore non è un legale rappresentante che si sostituisce al beneficiario, ma è chiamato ad assistere e controfirmare gli atti patrimoniali ed i contratti che l’inabilitato vuole stipulare e sottoscrivere.
Possono essere dichiarati inabili il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, coloro che per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Sulla domanda di inabilitazione il Tribunale provvede con sentenza.
Prima della pronuncia della sentenza il giudice, quando lo ritiene opportuno, può nominare un curatore provvisorio.
Dopo la sentenza alla persona inabilitata viene nominato, dal giudice tutelare, un curatore definitivo che ha il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione.
Artt. 415 e segg. cod. civ., artt. 712 e segg. cod. proc. civ.
CHI PUO'RICHIEDERLOPossono presentare istanza di inabilitazione:
E’ necessaria l’assistenza di un legale.
DOVE SI RICHIEDEPresso il Tribunale di Monza - Cancelleria Volontaria giurisdizione - via De Amicis 17 - palazzina Asl - IV piano (alle spalle del palazzo di Giustizia)
Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.
Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.
I rendiconti annuali della gestione economica vanno consegnati presso gli Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione.
COSA OCCORREAlla domanda, da presentare sotto forma di ricorso, debbono essere allegati:
Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica.
La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato.