Possono essere dichiarati interdetti i soggetti che si trovano in condizione di abituale infermità di mente, tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
L’istanza, sotto forma di ricorso, deve essere presentata al Tribunale del luogo ove ha la residenza o il domicilio la persona nei cui confronti è proposta l’interdizione. Sulla domanda il Tribunale provvede con sentenza.
Solitamente il tutore o il curatore è scelto nell’ambito familiare; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado.
Qualora tale scelta non sia possibile , per motivi di opportunità o altro, il tutore è nominato tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
Il tutore può compiere, nell’interesse del beneficiario, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione. In altri casi, invece, è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.
E’ richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare per:
E’ richiesta l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare, per:
Artt. 414 e ss. cod. civ; Art. 712 e ss. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOLa tutela a favore dell’interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.
Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamente con l’assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale.
L'istanza dì interdizione a norma dell'art. 417 del c.c. può essere promossa:
Documenti da allegare al ricorso:
Presso il Tribunale di Monza - Cancelleria Volontaria giurisdizione - via De Amicis 17 - palazzina Asl - IV piano (alle spalle del palazzo di Giustizia)
Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.
Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.
I rendiconti annuali della gestione economica vanno consegnati presso gli Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione.
COSA OCCORREAl ricorso debbono essere allegati:
L’ufficio tutelare è essenzialmente gratuito. Solo nei casi in cui esso sia particolarmente gravoso per l’entità del patrimonio e le attività da compiere, può essere assegnata al tutore un’equa indennità.
COME SI SVOLGEIl tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità.
Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Viene inoltre consegnato un CODICE FASCICOLO da annotarsi per tutte le fasi successive.
Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell’interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti dell’interedetto
Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.
È possibile controllare quando il giudice ha emesso il decreto collegandosi al sito www.tribunale.monza.it servizio "Controlla lo stato del tuo provvedimento"
Doveri
Il tutore deve:
Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.
Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.
NOTA BENEÈ possibile utilizzare il modulo generico (I15-DOMANDA GENERICA) per le seguenti richieste:
Per altri atti è necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero:
Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.
N.B. Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Effetti
La sentenza di interdizione priva l’interessato della capacità di agire, quindi di compiere validamente attività giuridicamente rilevanti, fatta eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione che il Tribunale abbia eventualmente autorizzato l’interdetto a compiere autonomamente.
Gli atti compiuti dall’interdetto in violazione di quanto sopra possono essere annullati su istanza del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi.
Rapporti con istituti affini
L’incapace parziale che sia stato inabilitato è soggetto alla curatela anziché alla tutela.
Pertanto può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, necessita del consenso del curatore e, a seconda dei casi, dell’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.
Qualora il soggetto interessato sia parzialmente incapace, ovvero, in caso di incapacità totale, qualora la gestione degli interessi del medesimo non sia complessa, può essere promosso il procedimento per la nomina dell’Amministrazione di sostegno.
NB.
È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.
COSTIMarca da bollo di € 27,00, per diritti forfettari di notifica.