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Esecutore testamentario

COS'È

La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà.

Con il testamento il “de cuius” può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione.

Il testatore nel testamento può anche autorizzare l’esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

L’attività dell’esecutore testamentario è libera, personale e gratuita. Il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità; comunque, tutte le spese fatte dall’esecutore testamentario nell’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.

L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o rinunziare a) l'incarico davanti al Tribunale competente (ovvero il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.

La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a condizione o a termine, pur tuttavia, l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari.

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore. Anche quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 700 e segg. del codice civile.

CHI PUO' FARLO

La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel testamento (art. 700 c.c.). Il testatore può indicarvi il nominativo di uno o più esecutori testamentari, eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.

È ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di obbligarsi (ovvero, la piena capacità di agire) esattamente come è richiesto per le persone fisiche; non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.

DOVE SI RICHIEDE

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale del luogo del domicilio del defunto al momento della morte e deve essere annotata nel Registro delle Successioni.

Per il Tribunale di Monza Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – Via De Amicis, 17 – 4° piano

COME SI SVOLGE

1. COME PROCEDERE

Sia in caso di accettazione che di rifiuto dell’incarico va richiesto un appuntamento alla cancelleria del Tribunale esclusivamente via e-mail all’indirizzo di PEO attiesuccessioni.tribunale.monza@giustizia.it, inviando, da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, i seguenti documenti in formato PDF:

- fotocopia codice fiscale dell’accettante/rinunciante e del defunto;

- fotocopia del documento di identità dell’accettante/rinunciante (fronte e retro);

- copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o attivazione di testamento pubblico (da richiedere al notaio).

Il giorno dell’appuntamento sarà necessario portare con sé i propri documenti (carta di identità e codice fiscale), copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o attivazione di testamento pubblico (da consegnare in Cancelleria) ed una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sull’atto.

Solo in caso di accettazione dell’incarico, il giorno dell’appuntamento occorrerà anche effettuare un versamento di 200,00 euro tramite modello F24 che verrà fornito direttamente dal Cancelliere dopo la redazione dell’atto.

NOTA BENE La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in Cancelleria inderogabilmente il giorno dell’atto.

2. RITIRO COPIE DELL’ATTO

L’atto di rinuncia della carica di esecutore testamentario non prevede registrazione e può quindi esserne ritirata copia immediatamente, presentando:

- una marca da bollo da € 16,00

- ricevuta di versamento tramite PagoPA di diritti di copia pari a € 35,40.

Decorsi due giorni dalla redazione dell’atto l’importo dei diritti di copia si riduce a € 11,80.

Il ritiro di copia conforme dell’atto di accettazione della carica di esecutore testamentario, invece, è possibile dopo circa sessanta giorni dalla firma dell’atto stesso (ossia ad avvenuta registrazione). A tale fine occorre recarsi in Cancelleria nella giornata del lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 (senza appuntamento) presentando allo sportello:

- una marca da bollo da € 16,00

- ricevuta di versamento tramite PagoPA di diritti di copia pari a € 11,80.

La richiesta può essere presentata anche da una terza persona munita di delega (con copia del documento di identità del delegato e del delegante).

NOTA BENE

L’esecutore testamentario può rendere conto della propria gestione al termine della stessa, consegnando alla Cancelleria opportuna documentazione, previo appuntamento da riservare alla pagina Servizi On Line.

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