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Partecipazione alle vendite fallimentari con incanto

COS'È

Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede. Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata. Solo in subordine, nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt.567-569 C.p.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Chiunque vi abbia interesse tranne il debitore.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Fallimentare

 

COSA OCCORRE

Nella vendita con incanto ogni partecipante deve depositare istanza con marca da €14,62 e assegno circolare, intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Banco Posta”, pari al 10 % del prezzo dell’immobile a titolo di cauzione il cui importo è indicato nell’ordinanza. Il deposito che può essere effettuato da persona diversa dal partecipante, deve avvenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno precedente l’incanto.

TEMPI

L’offerta deve rispettare i tempi previsti dall’ordinanza di vendita.

COSTI

Per le vendite mobiliari: imposta di registro proporzionali rispetto all’importo della vendita. Per le vendite immobiliari: oltre il prezzo di aggiudicazione l’importo della tassa di registro, variabile in ragione della natura del bene, del soggetto aggiudicatario e dell’uso del bene stesso, la tassa di trascrizione, bolli e diritti per le copie necessarie.

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