Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede. Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata. Solo in subordine, nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt.567-569 C.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOChiunque vi abbia interesse tranne il debitore.
DOVE SI RICHIEDECOSA OCCORRE
Nella vendita con incanto ogni partecipante deve depositare istanza con marca da €14,62 e assegno circolare, intestato a “Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Banco Posta”, pari al 10 % del prezzo dell’immobile a titolo di cauzione il cui importo è indicato nell’ordinanza. Il deposito che può essere effettuato da persona diversa dal partecipante, deve avvenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno precedente l’incanto.
TEMPIL’offerta deve rispettare i tempi previsti dall’ordinanza di vendita.
COSTIPer le vendite mobiliari: imposta di registro proporzionali rispetto all’importo della vendita. Per le vendite immobiliari: oltre il prezzo di aggiudicazione l’importo della tassa di registro, variabile in ragione della natura del bene, del soggetto aggiudicatario e dell’uso del bene stesso, la tassa di trascrizione, bolli e diritti per le copie necessarie.