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Partecipazione alle vendite fallimentari senza incanto

COS'È

Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede. Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata. Solo in subordine, nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt.570 ss. c.p.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Chiunque vi abbia interesse.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Fallimentare

 

COSA OCCORRE

Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria entro le ore 12.00 della giornata precedente quella fissata per la vendita. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti. Sull’offerta, il giudice delegato sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto. In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Il giudice delegato, a conclusione della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento. Per le vendite senza incanto è necessario presentare l’istanza in busta chiusa. Alla domanda non occorre allegare l’assegno per le spese di partecipazione ma, deve essere corredata da un assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane s.p.a. Patrimonio Banco Posta” dell’importo pari al 10 % della somma offerta e inserita in una busta chiusa sulla quale viene indicato uno pseudonimo del partecipante. La mancata partecipazione alla vendita senza una motivazione giustificata e documentata determina l’acquisizione da parte della procedura della cauzione.

TEMPI

L’offerta deve rispettare i tempi previsti dall’ordinanza di vendita.

COSTI

Per le vendite mobiliari: imposta di registro proporzionali rispetto all’importo della vendita. Per le vendite immobiliari: oltre il prezzo di aggiudicazione l’importo della tassa di registro, variabile in ragione della natura del bene, del soggetto aggiudicatario e dell’uso del bene stesso, la tassa di trascrizione, bolli e diritti per le copie necessarie.

Allegati
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