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Richiesta e rilascio copie di atti

COS'È

Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta.
Si possono richiedere:

  • copie semplici: senza certificazione di conformità, che, in quanto tali, non hanno alcun valore legale;
  • copie autentiche: con certificazione di conformità, con valore legale pari all’originale;
  • copie esecutive: rilasciate in forma esecutiva, limitatamente agli atti a cui la legge conferisce efficacia esecutiva.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 73 – 76 - disp. att. c.p.c. Per le copie in forma esecutiva artt. 475 e 476 c.p.c.; art. 153 disp. att. c.p.c.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Le parti, i loro difensori e chiunque ne abbia interesse.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento di cui si chiede copia o dai sui successori.
La copia in forma esecutiva può essere rilasciata una sola volta; in casi eccezionali si può ottenere una seconda copia esecutiva previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria dell’area civile che, secondo la natura dell’affare, ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.

COSA OCCORRE

Istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria.

TEMPI

Dopo tre giorni dalla richiesta; in caso di urgenza entro due giorni.

COSTI

Per il rilascio delle copie è previsto il pagamento dei diritti di copia come da tabella “Nuovi diritti di copia aggiornata al 2025”.

Allegati
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