Per ottenere copia di un atto del processo o di un provvedimento è necessario farne richiesta.
Si possono richiedere:
Artt. 73 – 76 - disp. att. c.p.c. Per le copie in forma esecutiva artt. 475 e 476 c.p.c.; art. 153 disp. att. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOLe parti, i loro difensori e chiunque ne abbia interesse.
Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento di cui si chiede copia o dai sui successori.
La copia in forma esecutiva può essere rilasciata una sola volta; in casi eccezionali si può ottenere una seconda copia esecutiva previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
Cancelleria dell’area civile che, secondo la natura dell’affare, ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.
COSA OCCORREIstanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Cancelleria.
TEMPIDopo tre giorni dalla richiesta; in caso di urgenza entro due giorni.
COSTIPer il rilascio delle copie è previsto il pagamento dei diritti di copia come da tabella “Nuovi diritti di copia aggiornata al 2025”.