Piano :
Sede: Via Torneamento 1, Monza
Email :
famigliaprimaequarta.tribunale.monza@giustizia.it
Pec :
sez1.civile.tribunale.monza@giustiziacert.it
sez4.civile.tribunale.monza@giustiziacert.it
Telefono :
Dirigente :
Dott.ssa Lorenza GIARDINI, Responsabile Funzionario Giudiziario
Personale Amministrativo :
Dott.ssa Giuditta LORUSSO, Cancelliere esperto
Fabrizio FERRAMOSCA, Operatore Giudiziario
Nadia TAIANI, Operatore Giudiziario
Orario al pubblico :
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì per appuntamento*
Mercoledì CHIUSURA
Per richiedere un appuntamento scrivere all’indirizzo email: famigliaprimaequarta.tribunale.monza@giustizia.it
NB: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA ( ORDINARIA)
N.B. – Le caselle di posta elettronica del Tribunale di Monza sono dedicate alla comunicazione e trasmissione di atti e documenti di natura amministrativa. Non possono essere utilizzate per le comunicazioni e trasmissioni di atti giudiziari per le quali è prevista dalla normativa tecnica che tali comunicazioni debbano avvenire all’ interno di una specifica piattaforma telematica (es. notifiche e comunicazioni del PCT oppure SNT).
LE SENTENZE VANNO RICHIESTE ALL’UFFICIO SENTENZE CIVILI -
EMAIL: sentenzecivili.contenzioso.tribunale.monza@giustizia.it
Per il rilascio del certificato di passaggio in giudicato delle sentenze civili consultare la nota:
Nota n.12/25 - Modifiche in materia di rilascio del certificato di passaggio in giudicato delle sentenze
Ubicazione :
Via Torneamento 1, Monza
Materie ed attività di competenza
Altre informazioni
LE ISTANZE IN MATERIA DI FAMIGLIA (SE NON CONTENZIOSE) DEVONO ESSERE DEPOSITATE SUL REGISTRO VOLONTARIA GIURISDIZIONE UTILIZZANDO I SEGUENTI CODICI OGGETTO:
Modifiche delle condizioni di separazione congiunto- codice oggetto: 411601
Modifiche delle condizioni di divorzio congiunto - codice oggetto: 411602
Sequestro Beni del Coniuge separato- codice oggetto: 411660
Art. 316-317 e 337 esercizio della potestà su minori nati fuori dal matrimonio congiunto-codice oggetto: 411990
Art. 737 affidamento minori - figli naturali congiunto-codice oggetto: 411990
Separazione consensuale codice oggetto: 411706
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) codice oggetto: 411671
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) codice oggetto: 411672
Divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili) codice oggetto: 411674
Divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) codice oggetto: 411676
Modifica delle condizioni di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale codice oggetto: 411678
ELENCO MEDIATORI FAMILIARI EX ART. 12-BIS E SS. DISP. ATT. C.P.C.
La gestante minore d’età che intenda interrompere la gravidanza (nei primi 90 giorni/dodici settimane) deve avere l’assenso dei genitori o del tutore (o dell’unico genitore esercente la patria potestà).
Tuttavia, la minore può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere sull’interruzione di gravidanza qualora vi sia rifiuto del consenso ovvero parere difforme ovvero siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori o del tutore.
In questo caso, la minore d’età deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione o ad un medico di base. Questi ultimi, dopo aver espletato gli accertamenti prescritti dalla legge, devono rimettere una relazione al Giudice Tutelare corredata da un proprio parere entro sette giorni dalla richiesta. Il Giudice Tutelare competente è quello del luogo in cui opera la struttura sanitaria o il medico di base al quale la minore si è rivolta.
Il Giudice, dopo aver sentito la minore, entro 5 giorni può autorizzare la stessa a decidere dell’interruzione della gravidanza, tenuto conto della sua volontà , delle ragioni poste a base della decisione e della relazione trasmessa.
Nel caso in cui l’intervento abortivo interessi una gestante interdetta per infermità di mente, l’autorizzazione del Giudice Tutelare è richiesta sia per l’interruzione di gravidanza da praticarsi nei primi 90 giorni, sia per quella oltre tale termine, prevista in caso di pericolo per la vita o la salute della donna. Anche in questo caso, il consultorio, la struttura socio sanitaria o il medico di fiducia devono redigere entro sette giorni dalla presentazione della richiesta una relazione, corredata del parere del tutore (se espresso). Il Giudice tutelare provvede entro cinque giorno dalla ricezione della relazione. Se lo ritiene necessario, può ascoltare le persone interessate.
L’assistenza di un difensore è facoltativa.
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 12 Legge n. 194 del 1978
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Nel caso di gestante minore d’età: l’istanza può essere formulata dalla minore d’età.
La richiesta è redatta dal consultorio o dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di base ai quali la minore si è rivolta.
Nel caso gestante interdetta: la richiesta può essere formulata dalla gestante personalmente, o dal tutore, o dal coniuge non legalmente separato.
COME SI RICHIEDE
Nel caso di gestante minore d’età: la richiesta deve essere formulata dal consultorio o dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di base ai quali la minore si è rivolta.
Nel caso di gestante interdetta: su istanza della tutelata o del tutore o del coniuge.
La richiedente deve presentarsi munita di relazione del consultorio e certificato medico attestante le settimane di gravidanza.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Famiglia – IV Sezione Civile
Sede in Via Torneamento 1, Monza
e-mail: famigliaprimaequarta.tribunale.monza@giustizia.it