Il pignoramento immobiliare costituisce un vincolo sul bene immobile che ne è oggetto, destinandolo alla soddisfazione del credito mediante la vendita forzata e la conseguente distribuzione del ricavato.
Tale vincolo è opponibile ai terzi (soggetti diversi dal creditore e dal debitore, quali potrebbero essere, ad esempio, eventuali acquirenti del bene pignorato). Deve però essere reso conoscibile dai terzi; ciò avviene mediante la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri immobiliari.
La trascrizione è richiesta dall’ufficiale giudiziario che notifica il pignoramento o, più di frequente, dal creditore.
L’art. 555 del Codice di Procedura Civile dispone infatti che “Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, ….
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra”.
I registri immobiliari possono essere consultati da chiunque; la trascrizione consente dunque, per esempio, ad un potenziale acquirente di sapere che l’immobile è oggetto di esecuzione forzata, ma anche ad eventuali altri creditori di venire a conoscenza della procedura esecutiva ed intervenire nella stessa.
Se l’immobile pignorato viene venduto nell’ambito della procedura esecutiva, il Giudice dell’Esecuzione, nel decreto con il quale trasferisce la proprietà del bene all’aggiudicatario, ordinerà la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione del pignoramento, come previsto dall’art. 586 c.p.c..
Anche nel caso che la procedura esecutiva si estingua senza vendita dell’immobile – per esempio, nel caso che il creditore rinunci all’esecuzione avendo raggiunto un accordo col debitore – il Giudice ordinerà la cancellazione della trascrizione: l’art. 632 c.p.c. stabilisce infatti che “Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento” (cfr. anche art. 164 ter, comma II disp. att. c.p.c.).
Ma ATTENZIONE: all’ordinanza del Giudice non consegue automaticamente la cancellazione della trascrizione.
Occorre che il provvedimento del Giudice sia portato a conoscenza del conservatore dei registri immobiliari, a cura della parte interessata.
In mancanza di questo adempimento, può accadere che, anche a distanza di anni, pur essendo la procedura esecutiva estinta e il debito saldato, la trascrizione permanga e risulti dalla consultazione dei registri immobiliari.
CHI PUO' FARLOPossono chiedere la copia le parti della procedura esecutiva (debitore e creditori), personalmente o tramite un legale cui abbiano conferito delega/procura.
Possono chiedere la copia anche gli eredi del debitore e/o gli attuali proprietari dell’immobile, purché esibiscano documentazione che comprovi la loro qualità (ad esempio, dichiarazione di successione, copia dell’atto di acquisto).
COSA OCCORREPer ottenere la cancellazione della trascrizione dai registri immobiliari, la parte interessata dovrà in primo luogo chiedere alla cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale una copia autentica della ordinanza di estinzione con la quale il Giudice ha ordinato la cancellazione, munita di attestazione della cancelleria che certifichi che l’ordinanza non è stata impugnata nei termini di legge.
La richiesta può essere inoltrata per via e-mail esecuzioni.immobiliari.tribunale.monza@giustizia.it; verrà fissato un appuntamento per il ritiro.
Una volta munitasi della copia, la parte potrà rivolgersi alla Agenzia delle Entrate – Agenzia del Territorio – Servizi di pubblicità immobiliare per chiedere la cancellazione della trascrizione (per gli immobili ubicati nel circondario del Tribunale di Monza è competente l’ufficio Servizi di pubblicità immobiliare Milano 2)
COSTISono dovuti i diritti di copia autentica secondo le tabelle allegate al D.P.R. 115/2002 (in base al numero delle pagine di cui si compone l’ordinanza), oltre al diritto di certificato pari ad € 3,92.
I diritti di copia e di certificato devono essere pagati obbligatoriamente in modalità telematica (cfr. art. 196 D.P.R. 115/2002).
Occorre inoltre una marca da bollo da € 16,00, che verrà apposta sulla copia rilasciata.