E’ la separazione che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso tra di loro su come regolare i rapporti economici, finanziari, patrimoniali e quelli con i figli. Qualora mancasse tale consenso, sarà necessario ricorrere alla separazione di tipo giudiziale, che comporta la necessità di essere rappresentati da un legale e di instaurare un procedimento contenzioso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e ss. c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOI coniugi in maniera congiunta, con un ricorso sottoscritto da entrambi.
DOVE SI RICHIEDEIl ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per il territorio ove i coniugi hanno avuto l’ultima comune residenza, corredato dai seguenti documenti, rilasciati in carta semplice (la cui validità è di sei messi dal momento del rilascio):
Contributo unificato da € 43,00.