In caso di intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti, ciascuna delle stesse, con l’assistenza di un difensore, può chiedere al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOIl D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, meglio conosciuto come “riforma Cartabia”, modificato poi dalla Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197 ha abrogato l’articolo 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione e l’articolo 9, comma 1 della legge n.898 del 1970 per quelle di divorzio.
Entrambe le norme sono state sostituite dall’articolo 473-bis.29 c.p.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOL’interessato con l’assistenza di un difensore munito di procura.
DOVE SI RICHIEDEIl ricorso si deposita preso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l’obbligazione oppure del luogo in cui è residente il convenuto.
Al ricorso devono essere allegati:
Contributo unificato da € 98,00.