Gli atti del Giudice restano nel fascicolo d’ufficio. E’ possibile richiedere il rilascio di copie per gli usi consentiti dalla legge.
CHI PUO'RICHIEDERLOLe parti del processo, direttamente o tramite i difensori costituiti o chiunque ne dimostri il legittimo interesse.
COSA OCCORRECompilare il modello di richiesta con l’indicazione del richiedente, della qualità, specificando l’uso per cui si richiede.
TEMPIEntro due giorni se la richiesta ha carattere di urgenza, altrimenti dopo almeno tre giorni.
COSTIPer il rilascio di una copia semplice o conforme, è previsto il pagamento di diritti di cancelleria, come da tabelle allegate al DPR 115/02.
Il pagamento deve essere eseguito obbligatoriamente in modalità telematica (cfr. art. 196 D.P.R. 115/2002).